Caproni Ca.100
Caproni Ca.100 | |
---|---|
Typ | Schulflugzeug |
Entwurfsland | |
Hersteller | Caproni |
Erstflug | 1929 |
Indienststellung | 1929 |
Stückzahl | 681+ |
Die Caproni Ca.100 war ein italienisches Schulflugzeug.
Geschichte und Entwicklung
Die Caproni Ca.100 war ein Anderthalbdecker und wurde 1929 konstruiert. Sie basierte auf der De Havilland D.H.60 (Moth), wies jedoch eine Reihe von kleinen Änderungen, insbesondere eine vergrößerte untere Tragfläche und vertikale Leitwerksflächen auf. Die Ca.100 wurde ab 1929 in größeren Stückzahlen sowohl für den militärischen als auch für den zivilen Markt produziert.
Im Verlauf ihrer Karriere erhielt die Ca.100 viele verschiedene Motoren mit unterschiedlichen Leistungen wie z. B.:
- Blackburn Cirrus Minor mit 90 PS (63 kW)
- Isotta Fraschini Asso 80 R mit 115 PS (86 kW)
- Colombo S.63 mit 145 PS (108 kW)
- Fiat A.50 mit 85 PS (63 kW)
Ab 1934 entstand ein leichtes Schulflugzeug für den Bombenabwurf, das vier kleine Bomben tragen konnte und mit einem 130 PS (97 kW) leistenden Triebwerk ausgerüstet war.
Von Macchi wurden 30 Stück in der Variante Ca.100 Idro als Wasserflugzeuge mit je zwei Schwimmern hergestellt. Eines dieser Flugzeuge stellte 1931 mit einer erreichten Höhe von 5.018 m einen Höhenrekord für Wasserflugzeuge auf. Weitere Lizenzmaschinen wurden ab 1935 in Peru hergestellt. Die Firma Caproni unterhielt eine Niederlassung in Bulgarien, die dort gebauten Ca.100 hatten die Bezeichnung KN-1.
Militärische Nutzer
Technische Daten
Kenngröße | Daten |
---|---|
Länge | 7,30 m |
Spannweite | unten 10,00 m, oben 8,35 m |
Höhe | 2,75 m |
Flügelfläche | 24,4 m² |
Leermasse | 400 kg |
maximale Startmasse | 680 kg |
Antrieb | 1 × 4-Zylinder-Reihenmotor de Havilland Gipsy |
Leistung | 85 PS (63 kW) |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 140 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 4000 m |
Steigzeit auf 6000 m | 5,26 min |
Reichweite | 700 km |
Besatzung | 1+1 |
Erhaltene Flugzeuge
Ein Flugzeug befindet sich im italienischen Luftfahrtmuseum Vigna di Valle, ein anderes im Luftfahrtmuseum Gianni Caproni in Trient.[1][2]
Literatur
- Aero. Verlag Marshall Cavendish International Ltd., London 1984, Heft 47.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Aeronautica Militare: Museo Storico di Vigna di Valle. In: Caproni Ca.100. Ministero della Difesa, abgerufen am 2. Januar 2011 (italienisch).
- ↑ Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni: Caproni Ca. 100 hydro. Abgerufen am 28. Februar 2018.
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Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
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Caproni Ca.100 Idro im Museo dell'aeronautica Gianni Caproni | Eigenes Werk | Bergfalke2 | Datei:Caproni Ca.100 Idro 2009-06-02.JPG | |
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Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. | http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? | F l a n k e r | Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg | |
Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. | http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? | F l a n k e r | Datei:Flag of Italy (1861–1946).svg | |
Flag of Peru | Peru | David Benbennick | Datei:Flag of Peru.svg | |
Hydravion de l'Aéro-club du Lac de Come en Italie The green seaplane is a Caproni Ca.100 Idro | Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). | Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Arnaud 25 als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). | Datei:Hydravion Come 10.JPG |