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vom 28.03.2021, aktuelle Version,

Cleopatra (Schiff, 1895)

Cleopatra
Schiffsdaten
Flagge Osterreich-Ungarn Österreich-Ungarn
Italien Italien
Reederei Österreichischer Lloyd
Lloyd Triestino
Bauwerft Caird & Company, Greenock
Baunummer 277
Stapellauf 14. März 1895
Verbleib Ende 1928 abgewrackt
Schiffsmaße und Besatzung
Länge
114,8 m ( Lüa)
Breite 13,7 m
Seitenhöhe 8,84 m
Tiefgang max. 6,16 m
Vermessung 4.082 BRT
2.197 NRT
Maschinenanlage
Maschine 3-Zyl.-Verbundmaschine
Maschinen-
leistung
772 PS (568 kW)

Die Cleopatra war ein Passagierdampfer des Österreichischen Lloyd, der im Ersten Weltkrieg von der österreich-ungarischen Kriegsmarine 1915 bis 1916 als U-Boot-Begleit- und Wohnschiff genutzt wurde. Nach Kriegsende fuhr das Schiff als italienische Kriegsbeute bis 1928 für den aus dem Österreichischen Lloyd hervorgegangenen Lloyd Triestino.

Bau und technische Daten

Das Schiff lief am 14. März 1895 bei Caird & Company im schottischen Greenock mit der Baunummer 277 vom Stapel. Es war 114,8 m lang und 13,7 m breit und hatte 6,16 m Tiefgang und eine Seitenhöhe von 8,84 m. Es war mit 4082 BRT und 2197 NRT vermessen. Die Cleopatra (ein Schornstein, zwei Masten mit Ladegeschirr vorn und achtern) war mit einer 3-Zylinder-Verbunddampfmaschine von Caird & Company ausgestattet, die 772 nhp lieferte.

Geschichte

Der in Triest ansässige Österreichische Lloyd setzte die Cleopatra in seinem Schwarzmeer-Linien- und Postdienst ein.

In den Kriegsjahren 1915 und 1916 wurde sie in Cattaro von der k.u.k.-Kriegsmarine und der aus Pola und Cattaro operierenden deutschen U-Flottille Pola als Wohnschiff genutzt.

Als Triest 1919 an Italien fiel, kam der Österreichische Lloyd unter italienische Verwaltung und wurde umbenannt in Lloyd Austriaco. Als die Reederei im Jahre 1921 endgültig als Kriegsbeute in italienischen Besitz überging und in Lloyd Triestino umbenannt wurde, nahm sie den Passagierdienst wieder auf und damit kam auch die Cleopatra wieder in Fahrt. Gegen Ende 1928 wurde sie dann in Genua abgebrochen.

License Information of Images on page#

Image DescriptionCreditArtistLicense NameFile
Handelsflagge Österreich-Ungarn Eigenes Werk, basierend auf: https://www.crwflags.com/fotw/flags/ah~war.html#war1915 (Die Symbole Österreichs, Wien Željko Heimer) Vektorisierung: Sgt_bilko / Original: Željko Heimer
Public domain
Datei:Ensign of Austro-Hungarian civil fleet (1869-1918).svg
Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? F l a n k e r
CC BY-SA 2.5
Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg
Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? F l a n k e r
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Datei:Flag of Italy (1861–1946).svg
Picture postcard showing SS Cleopatra , with personal inscription, before 1914 (front) postcard from own collection, scan by Heied, 2021-02-14 17:28:49 Alexander Kircher
Public domain
Datei:ÖL SS Cleopatra.jpg