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Merchant Ensign of Austria-Hungary from 1786 until 1869 and Naval and War Ensign of Austria-Hungary from 1786 until 1915 ( de jure , de facto until 1918) | Eigenes Werk The underlying design of this naval ensign dates from 1786, at which time it was published (flown publically), and therefore it was published well before January 1, 1928 and meets PD-US-expired. It is also PD-AustrianGov as it was inherited by the various Austrian governments that succeeded the Austro-Hungarian Empire. | PavelD |
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Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. | http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? | F l a n k e r |
| Datei:Flag of Italy (1861-1946).svg |
Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. | http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? | F l a n k e r |
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SMS Saida | copy of a photo stored at the Staatsarchiv/Kriegsarchiv Wien | unknown military photographer of the k.u.k. Navy, not to find out who that was |
| Datei:SMS Saida.JPG |