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vom 27.09.2020, aktuelle Version,

Fiat CR.20

Fiat CR.20
Typ Jagdflugzeug
Entwurfsland

Italien 1861 Königreich Italien

Hersteller Fiat
Erstflug 19. Juni 1926

Die Fiat CR.20 war ein italienisches Doppeldecker-Jagdflugzeug der 1920er- und frühen 1930er-Jahre. Es wurde auch in diverse Länder in Europa und Übersee exportiert.

Geschichte

Der Erstflug des von Ingenieur Celestino Rosatelli entworfenen Jägers erfolgte am 19. Juni 1926. Die Maschine war eine wichtige Entwicklungsstufe von der Fiat CR.1 zur Fiat CR.32 und wurde von einem wassergekühlten V-Motor Fiat A.20 angetrieben.

Das Flugzeug wurde außerdem nach Österreich, Ungarn, Litauen, Polen und Spanien verkauft.

Einsatz

Italien setzte die Maschinen zu Beginn des Abessinienkrieges offensiv ein, in den späten 1930er-Jahren wurden sie dann nur noch für Ausbildungs- und Kunstflugzwecke eingesetzt. Fünf oder sechs nach Paraguay verkaufte Exemplare wurden im Chacokrieg eingesetzt.

Varianten

Die ab 1930 hergestellte CR.20bis unterschied sich von der Standardvariante nur durch ein modifiziertes Fahrwerk. Wichtige Varianten waren das Wasserflugzeug CR.20 Idro und die CR.20 Asso mit einem 450 PS leistenden Motor von Isotta Fraschini.

Militärische Nutzer

Italien 1861   Königreich Italien: Regia Aeronautica
Litauen 1918   Litauen
Osterreich   Österreich: Bundesheer (1927–1938)
Paraguay   Paraguay
Polen   Polen
Spanien   Spanien
Ungarn 1940   Ungarn

Technische Daten der Standardvariante

Dreiseitenriss
Kenngröße Daten
Besatzung 1
Länge 9,80 m
Spannweite 7,71 m
Höhe 2,79 m
Flügelfläche 25,50 m²
Leermasse 970 kg
max. Startmasse 1390 kg
Reisegeschwindigkeit 240 km/h
Höchstgeschwindigkeit 270 km/h
Dienstgipfelhöhe 7900 m
Reichweite 750 km
Triebwerke 1 × Fiat A.20 mit 331 kW (450 PS)

Siehe auch

Literatur

  • Enzo Angelucci: The Rand McNally Encyclopedia of Military Aircraft, 1914–1980. The Military Press, San Diego 1983, ISBN 0-517-41021-4.
  • William Green, Gordon Swanborough: The Complete Book of Fighters. Smithmark, New York 1994, ISBN 0-8317-3939-8.
  • Gerd von Rauch: The Green Hell Air War. In: Air Enthusiast Quarterly 2, Pilot Press, Bromley 1976, S. 207–213.
  • Michael J.H. Taylor: Warplanes of the World 1918–1939. Ian Allen, London 1981, ISBN 0-7110-1078-1.
Commons: Fiat CR.20  – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

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Italian Fiat CR.20 fighter http://www.aircraft-manuals.com/fiatcr20.html Uncredited
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Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . Bundesministerium für Landesverteidigung
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Flag of Hungary from 6 November 1915 to 29 November 1918 and from August 1919 until mid/late 1946. Diese Datei enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: User:Zscout370 , colour correction: User:R-41 , current version: Thommy
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Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? F l a n k e r
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Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? F l a n k e r
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