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vom 27.12.2020, aktuelle Version,

Julius Lenhart

Julius Lenhart (* 27. November 1875 in Wien; † 10. November 1962 ebenda) war Turner und erster Doppel-Olympiasieger. Da er für die Turngemeinde Philadelphia an den Start ging, rechnete das IOC seine Medaillen den Vereinigten Staaten zu, obwohl er nie die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß.

Sein erstes Training erhielt Lenhart in Wien, aber bald zog es ihn in die Ferne; unter anderem nach München und in die Schweiz, wo er für verschiedene Vereine startete. 1903 ging er nach Philadelphia, wo er in einer Maschinenfabrik arbeitete.

Von der dortigen "deutschen Turngemeinde" wurde er 1904 zu den Olympischen Spielen nach St. Louis entsandt. Dort gewann er zwei Gold- und eine Silbermedaille. Eine Goldmedaille gewann er beim Einzelmehrkampf, die andere in der Mehrkampf-Mannschaftswertung (gemeinsam mit Philipp Kassel, Anton Heida, Max Hess, Ernst Reckeweg und John Grieb) mit 374,43 Punkten und im Turn-Neunkampf die Silbermedaille. (Bei dieser letzten Medaille sind die Namen der Disziplin in den verschiedenen Quellen nicht identisch) Obwohl er kurz danach nach Österreich zurückkehrte, wurden seine Erfolge in der Heimat nicht beachtet; die Medaillen wurden in der Statistik lange Zeit für die USA geführt, obwohl er nie die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß: Da im Turnen in St. Louis nur Vereinsteilnehmer zugelassen waren, wurde er für Philadelphia als US-Amerikaner gewertet. 1936 reklamierte er, als Österreicher gewertet zu werden.[1]

1908 zog er sich vom aktiven Leistungssport zurück und arbeitete in seinem Beruf als Maschinenbauingenieur. Erst nach seinem Tod im Jahre 1962 wurde Lenhart auch in Österreich entsprechend gewürdigt und die Statistiken angepasst.

Einzelnachweise

  1. Julius Lenhart, Medaillen-Reklamation nach 32 Jahren, Olympia Museum des ÖOC

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Flag of Finland 18 × 11 Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg Sarang
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National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1935 bis 1945, zugleich Gösch der Kriegsschiffe. Das Hakenkreuz ist im Vergleich zur Parteiflagge der NSDAP um 1/20 zum Mast hin versetzt. RGBl. I (1935) No. 122 German government
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Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? F l a n k e r
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Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden. http://www.regiamarina.net/ref/flags/flags_it.htm Regio decreto n. 2072 del 24 settembre 1923 Norme per l'uso della bandiera nazionale convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 Art. unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente: Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale. Art. 2. Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzura. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000. Verwendete Farben: Grün gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Weiß gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Rot gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 Savoy blue gerendert als RGB 0 75 0 97 209 Pantone ? F l a n k e r
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Flagge Japans Law Concerning the National Flag and Anthem (1999) (Japanese) (English) ; Ministry of Defense Defense Specification Z 8701C (DSPZ8701C) ( archived ) Construction sheet: Various
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Variant version of a flag of Japan , used between January 27, 1870 and August 13, 1999 ( aspect ratio 7:10 ). kahusi - (Talk) 's file See also: Flags of the World - Japan, 1870 Merchant Flag Construction sheet . kahusi - (Talk)
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Variant version of a flag of Japan , used between January 27, 1870 and August 13, 1999 ( aspect ratio 7:10 ). kahusi - (Talk) 's file See also: Flags of the World - Japan, 1870 Merchant Flag Construction sheet . kahusi - (Talk)
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Flagge Russlands Государственный флаг Российской Федерации. Цвета флага: (Blue - Pantone 286 C, Red - Pantone 485 C) взяты из 1 2 3 4 Zscout370
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